Le linee guida della pubblicità sanitaria: i siti internet
A partire dal dicembre 2017 sono entrate in vigore le nuove linee guida che predispongono la pubblicità sanitaria. Queste linee guida riguardano, nello specifico, i dispositivi medici, i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i presidi medico-chirurgici.
La normativa, fortemente voluta dal Ministero della Salute, disciplina la pubblicità su Internet e sui social network, che come sarà certamente noto, non ha le stesse regole della pubblicità sui media tradizionali.
Con questo vademecum, vediamo insieme oggi i principali punti delle nuove linee guida per quanto riguarda i siti internet.
Quali sono le tipologie di siti internet pubblicitari
Prima di vedere nel dettaglio quali normative regolano la pubblicità sanitaria sui siti internet, è importante fare una distinzione tra siti stessi.
Le tre tipologie riguardanti le nuove linee guida sono:
- i siti internet istituzionali;
- siti internet di proprietà aziendale;
- i siti internet non di proprietà aziendale.
Vediamo adesso nel dettaglio come viene regolamentata la pubblicità nei diversi casi.
La pubblicità sui siti internet istituzionali
Innanzitutto con siti internet istituzionali si intendono quelle pagine web di proprietà dell’azienda che promuovono l’immagine o il logo dell’azienda. In questi siti non possono esserci intenti a scopo promozionale.
I prodotti che generalmente vengono trattati su questi siti sono di due categorie:
- dispositivi medici ed ai dispositivi medico-diagnostici in vitro: la pubblicità non è sottoposta ad autorizzazione a condizione che nel messaggio pubblicitario non siano vantate le proprietà sanitarie del prodotto. Si possono pubblicizzare solo la confezione, il nome o le istruzioni per l’uso;
- presidi medico-chirurgici: su questi siti è possibile pubblicare l’elenco dei prodotti, accompagnati esclusivamente da testi autorizzati (ad esempio, il foglio illustrativo) e l’immagine della confezione.
La pubblicità sui siti internet di proprietà aziendale
Nel caso in cui un’azienda del settore sanitario possieda dei siti propri e pubblicizzi su di essa dei prodotti, deve non solo indicare la connessione tra sito e prodotto, ma anche evidenziare con chiarezza il messaggio pubblicitario.
Se l’azienda decide di creare un sito internet dedicato a un prodotto specifico, valgono le stesse regole appena viste e la comunicazione dell’esistenza del sito deve essere anche resa nota al Ministero della Salute.
La pubblicità su siti internet non di proprietà aziendale
Le aziende hanno la facoltà di inserire annunci pubblicitari dei loro prodotti anche su siti internet non di loro proprietà. In questi casi, però, il Ministero della Salute deve essere preventivamente avvisato e autorizzi l’attività.
Gli annunci possono essere costituiti da banner, link o altri frame che, in caso di click, devono avvertire l’utente con la seguente dicitura: “state abbandonando il sito Azienda XXXXXX… contente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”.
Gli annunci non in lingua italiana sono ammessi solo a condizione che l’azienda responsabile del materiale provveda ad avvertire l’utente con dicitura di cui al precedente punto.
Le nuove linee guida della pubblicità sanitaria non riguardano solo i siti internet, ma anche i social network. Per approfondire la tematica, vi rimandiamo al prossimo articolo di questo vademecum.
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