pubblicità per psicologi

Gli psicologi possono fare pubblicità?

Gli psicologi possono fare pubblicità?

Ultimamente sono stato contattato da molti psicologi che, una volta superato l’esame di stato e pronti ad intraprendere la professione, non sapevano come riuscire ad avviare la propria attività; in particolar modo non avevano ben chiaro cosa potessero o non potessero fare per promuovere il proprio studio professionale.

Da dove partire se sei uno psicologo e vuoi promuovere la tua attività?

La prima cosa che ho detto loro è stata: sì, anche gli psicologi possono (e devono) usufruire della pubblicità per cercare di farsi contattare da potenziali nuovi clienti.
A questo punto ho chiesto a quale ordine fossero iscritti e sono andato a ricercare il regolamento in materia di pubblicità emanato dal loro ordine di riferimento.
Questo è un passaggio fondamentale che consiglio sempre di fare prima di intraprendere qualsiasi azione di marketing per promuovere la propria attività da psicologo.

È un passaggio fondamentale perché è proprio l’ordine che dovrà vigilare su una eventuale vostra violazione delle regole. Nel mio caso, o meglio, nel caso dei miei clienti, l’ordine di riferimento era per tutti quello della Toscana.
Trovate il regolamento cliccando qui.

Il regolamento è molto simile per tutti gli ordini: è possibile svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio proposto, il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni. Sempre garantendo trasparenza e veridicità dei contenuti.

Consiglio sempre di costruire una buona strategia di marketing combinando in egual modo promozione ed etica.

Cosa inserire all’interno della pubblicità per psicologi?

I dati che devi obbligatoriamente inserire se sei iscritto all’albo degli psicologi sono:
1. Nome e cognome;
2. Residenza o domicilio o sede legale;
3. Titolo professionale: Psicologo o Dottore in tecniche psicologiche (per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro/per i servizi alla persona e alla comunità);
4. Ordine professionale presso cui sei iscritto e il numero di iscrizione.

Attività non consentite per la promozione

Esistono delle attività e dei canali che sono vietati dal regolamento. Queste limitazioni non devono preoccuparti, come ti anticipavo, se segui sempre la regola di equità tra promozione ed etica, sono attività che scarteresti ugualmente.

È bene però ricordarle:

a) targhe luminose;
b) cartelloni pubblicitari (se il luogo di esposizione/affissione non è pertinente o poco opportuno rispetto al contenuto);
c) striscioni pubblicitari, sponsorizzazioni e testimonial (nel caso di pubblicità sanitaria);
d) banner e pop-up;
e) visite a domicilio a scopo promozionale;
f) attività di volantinaggio;
g) e-mail, telefonate, telefax, lettere, stampe o dépliant diffusi ad una pluralità di destinatari indistinti ed indiscriminati.

Come deve essere il sito internet di uno psicologo?

È possibile fare promozione anche online attraverso un sito internet, purché si garantisca sempre la veridicità dei contenuti e il rigore scientifico.
Ti consiglio di creare un sito internet semplice e professionale, ma allo stesso tempo accattivante e che esprima in modo chiaro il tuo approccio alla professione e il tuo metodo.
Puoi utilizzare il sito internet come piattaforma per la condivisione dei contenuti che hai creato, come ad esempio un blog, pillole video o un podcast per dare dei consigli utili ai tuoi visitatori e mettere in risalto la tua professionalità e le tue competenze.

Durante la fase di sviluppo del sito internet è fondamentale tenere a mente che:

  • all’interno del sito è vietato inserire collegamenti esterni con esplicite finalità commerciali riferiti a beni o servizi non connessi con l’attività professionale. (Come ad esempio le pubblicità di Google Adsense)
  • lo psicologo è tenuto a informare l’Ordine degli Psicologi della pubblicazione online del proprio sito web entro trenta giorni, comunicandone l’indirizzo di riferimento.

Situazione di abuso, procedimento disciplinare e sanzioni

In caso di abuso dell’attività pubblicitaria o di mancanza di trasparenza e veridicità dei contenuti pubblicitari, lo psicologo deve rispondere di violazione deontologica.

Abbiamo visto insieme che le restrizioni non sono poi molte, soprattutto se viene fatta un tipo di comunicazione etica e corretta, evitando, ad esempio, forme di pubblicità comparativa delle prestazioni fra i vari colleghi.

Prima di fare pubblicità per psicologi ricorda di fare sempre riferimento al regolamento emanato dal tuo ordine o di rivolgerti ad esperti di marketing specializzati in ambito sanitario, in modo da evitare sanzioni e una cattiva reputazione.

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Articolo a cura di: CARLO FINOCCHI
Sono un consulente di marketing ed aiuto i Medici a comunicare la loro professionalità e a farsi scegliere grazie al marketing specifico per il settore sanitario.
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